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STATUTO


ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE ITALIA – ADGI


Articolo 1
Ai sensi delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione denominata Associazione Donne Giuriste Italia, in forma abbreviata ADGI.
L’ADGI non ha scopi di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e si ispira, nella sua attività, ai principi della Dichiarazione dei diritti delle Nazioni Unite, della Carte dei diritti dell’Unione Europea e della Costituzione Italiana.
L’associazione aderisce alla Fédération Internazionale des Femmes des Carrière Juridiques – International Federation of Women in Legal Careers, FIFCJ/IFWLC, Organizzazione non governativa con status consultivo attivo al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).
L’ ADGI è articolata in sedi territoriali denominate Sezioni.
Il logo dell’ADGI è costituito da una figura geometrica circolare con al centro una donna stilizzata blu su sfondo bianco, che regge un ramo di ulivo colore blu ed un libro recante la scritta “Lex”. Sulla parte superiore destra del cerchio con sfondo blu, parzialmente sovrapposta interrompendone la linea, a caratteri blu, compare la scritta “ADGI”.
Sulla parte inferiore del detto logo, le Sezioni dovranno indicare la territorialità e utilizzare esclusivamente il medesimo per le proprie attività.
La durata dell’Associazione è illimitata fino a deliberazione di scioglimento assunta dall’Assemblea.
Articolo 2
La sede legale dell’associazione corrisponde al domicilio della Presidente Nazionale pro tempore. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3
L’ADGI è disciplinata dal presente Statuto che vincola alla sua osservanza tutte le associate e che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa, di concerto con il suo Regolamento di esecuzione che ne disciplina gli aspetti organizzativi.
Articolo 4
L’Associazione Donne Giuriste Italia opera esclusivamente per fini di solidarietà e utilità sociale e si prefigge lo scopo di:
promuovere la piena attuazione del principio fondamentale di parità uomo- donna sancito dalla Costituzione italiana in tutte le sue declinazioni;
favorire il rispetto e la tutela diritti umani e operare per l’eliminazione degli ostacoli giuridici, culturali, normativi, amministrativi e sociali che contrastano con il raggiungimento delle pari opportunità anche mediante interventi e misure di prevenzione e di tutela comprese quelle dinanzi ai competenti organi giurisdizionali;
promuovere la cultura e il rispetto dei diritti delle donne e incentivare il
mainstreaming di genere in ambito giuridico, economico e socio-culturale;
favorire iniziative di sensibilizzare e promozione di buone pratiche attraverso attività di formazione e informazione;
contrastare la violenza sulla donna con interventi e misure di prevenzione e di tutela comprese quelle dinanzi ai competenti organi giurisdizionali;
tutelare la funzione professionale delle giuriste sia all’interno della professione che all’esterno.
Articolo 5
Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 4, l’ADGI svolge le seguenti attività:
a) organizza corsi di formazione in ambito giuridico nel settore penale, civile, amministrativo, tributario, societario e ambientale ove, in modo trasversale, ci sia da diffondere la cultura del rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità;

b) organizza convegni, forum, congressi, anche in partnership con altre associazioni, istituzioni, enti od organizzazioni sia private che pubbliche;
c) promuove azioni, interventi legislativi, lo studio di problemi giuridici, l’intervento agli incontri nazionali e internazionali che trattano problemi inerenti la condizione giuridica, sociale e lavorativa della donna e sulla lotta contro la violenza sulla donna;
d) collabora con le Istituzioni che si occupano dei medesimi problemi e con gli enti istituzionali nelle forme previste dalle leggi vigenti;
e) favorisce la partecipazione ai programmi ed alle attività di altre associazioni e/o enti nazionali ed internazionali, che abbiano come oggetto la figura della donna quale centro propulsore dell’attività economica, sociale e politica e che hanno come scopo la parità di genere;
f) promuove percorsi formativi nell’ambito della “comunicazione giudiziaria” dei media e dei new media, avvalendosi anche della collaborazione di università, istituti di ricerca, organismi professionali;
g) patrocina e promuove iniziative di carattere umanitario, culturale, di solidarietà e di promozione sociale, a livello nazionale ed internazionale, legate alla figura della donna, in ogni ambito, unitamente ad altre organizzazioni;
h) promuove e diffonde attività tese alla tutela dei diritti della donna ed alle parità di genere contro ogni forma di discriminazione, nei luoghi di lavoro, nella vita politica e sociale;
i) promuove e diffonde la cultura della legalità, dell’etica, della parità di genere e contro ogni forma di discriminazione, anche all’interno delle Istituzioni scolastiche;
l) organizza attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione alla sicurezza, salute e benessere della donna.
L’Associazione potrà inoltre fare pubblicazioni inerenti le proprie attività sotto qualsiasi forma cartacea, informatica e telematica, potrà dotarsi di un sito internet, o altra piattaforma di social-network, anche con pubblicazione e stampe di giornali.

Articolo 6
Le sedi territoriali -Sezioni- dovranno assumere la stessa denominazione ADGI seguita dalla specifica del territorio di appartenenza e dovranno mantenere le finalità istituzionali dell’Associazione nazionale di cui sono espressione.
Le Presidenti delle Sezioni territoriali rappresentano le istanze condivise dall’assemblea. Tutte le iniziative da intraprendere che coinvolgono le sezioni dovranno essere preventivamente deliberate dai direttivi che ne daranno tempestiva ed adeguata comunicazione alle socie.
Articolo 7
Sono ammesse a fare parte dell’Associazione tutte le laureate in giurisprudenza, che svolgano o abbiano svolto attività di avvocato, sia come libere professioniste che in uffici legali privati e pubblici, le notaie, le magistrate, le docenti universitarie e le docenti in materie giuridiche di istituti superiori di secondo grado; possono essere socie anche le praticanti avvocate e notaie, le ricercatrici e le dottorande universitarie.
Le socie, al momento dell’iscrizione e per tutta la permanenza nell’ADGI, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

  1. pieno godimento dei diritti civili;
  2. non aver riportato condanne penali definitive;
  3. non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento negli ultimi 5
    anni.
  4. essere in linea con gli intenti, i principi e gli obiettivi perseguiti dall’associazione.
    Articolo 8
    Ciascuna socia, per il fatto stesso di aderire all’Associazione, ne accetta lo statuto e
    il regolamento.
    Tutte le socie hanno diritto di partecipazione alle assemblee ed hanno diritto di voto purché in regola con il pagamento quota associativa dell’anno in corso.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario e impegna le aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi assembleari, amministrativi e gestori, secondo le competenze statutarie.
Articolo 9
L’ammissione delle socie avviene su domanda delle interessate.
Le domande di adesione a socia dell’associazione, corredate da idonea documentazione, vanno rivolte al Direttivo Sezionale pro tempore di competenza territoriale, che vaglierà la richiesta alla prima riunione utile e, solo a seguito dell’approvazione da adottare a maggioranza semplice, accoglierà la domanda e la socia potrà così ottemperare al versamento della quota.
Le domande devono essere redatte secondo il modello predisposto1 dal Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza e corredate di tutti i dati richiesti.
Gli elenchi aggiornati delle socie da parte delle singole sezioni dovranno essere trasmessi alla Segreteria Nazionale e alla Tesoreria nazionale entro il 31 marzo di ogni anno salvo aggiornamenti trimestrali così come previsti all’artico 5 del Regolamento.
Articolo 10
Le aspiranti socie di una stessa città, provincia o circoscrizione di Tribunale possono, se in numero di almeno 5 (socie fondatrici) costituire una nuova Sezione e partecipare in tale veste all’attività sociale.
Le aspiranti socie devono inviare la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza, redatta secondo il modello2 predisposto dallo stesso, e corredate di tutti i dati richiesti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza valuta i requisiti e, se rispondenti, costituisce la Sezione che dovrà recepire ed adottare il presente Statuto, e annesso Regolamento.

1 Il modello è liberamente estraibile dal sito ufficiale https://associazionedonnegiuristeitalia.org
2 Il modello è liberamente estraibile dal sito ufficiale https://associazionedonnegiuristeitalia.org

Articolo 11
La qualità di socia si perde per:
a. dimissioni;
b. mancato pagamento della quota annua protrattosi per un biennio;
c. mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.
d. La delibera, nelle situazioni b. e c., è adottata dal Direttivo di Sezione territoriale competente. La socia interessata potrà, nei 30 giorni dalla comunicazione, impugnare il provvedimento avanti al Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza e chiedere di essere audita avanti allo stesso che giudicherà senza formalità di procedura ex bono et aequo con decisione definitiva e irrevocabile.
Articolo 12
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
1) conferimento delle quote associative annuali;
2) ogni altra entrata che concorra al raggiungimento dei propri scopi comprese le sponsorizzazioni, i contributi volontari e le richieste a terzi di fondi.
Tali entrate saranno gestite dalla tesoriere nazionali o sezionale a seconda della destinazione delle stesse.
L’eventuale avanzo di gestione concorrerà ad incrementare il patrimonio dell’Associazione con divieto di distribuzione alle socie in modo diretto o indiretto.
Articolo 13
Ciascuna socia è tenuta a concorrere alle spese ordinarie di finanziamento mediante il pagamento della quota associativa annuale. Detta quota, della medesima misura per ogni Sezione, non potrà essere inferiore al contributo minimo fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza.
Le socie sono tenute al pagamento della quota associativa per il rinnovo annuale nella misura stabilita, entro il 31 gennaio dell’anno in corso.

Ciascuna Sezione deve versare il 20% delle quote incassate al Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza entro il 31 marzo di ogni anno, a copertura di tutte le spese di funzionamento dell’Associazione.
Articolo 14
Il trattamento dei dati personali dovrà essere autorizzato dalla socia in sede di iscrizione attraverso il modulo liberamente estraibile dal sito.
I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente Statuto.
Articolo 15
Sono organi dell’Associazione Donne Giuriste Italia:
a) l’Assemblea nazionale delle associate;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza.
c) la Presidente Nazionale
Tutte le cariche associative sono gratuite.
L’assemblea nazionale delle socie elegge la Presidente, le tre Vice Presidenti una per il Nord, una per il Centro, una per il Sud, una Consigliera per le relazioni internazionali, la Consigliera Segretaria e la Consigliera Tesoriera.
La Presidente e le altre elette costituiscono il Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza.
La Presidente e tutte le Consigliere restano in carica tre anni e saranno rieleggibili, all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza indipendentemente dalla carica ricoperta, per un numero massimo di due mandati consecutivi.
Trascorso un intervallo di tre anni, tutte potranno essere rielette.
Articolo 16
Sono organi delle singole Sezioni:
a) l’Assemblea sezionale delle associate;
b) il Direttivo di sezione,

c) la Presidente di Sezione Tutte le cariche sono gratuite.
L’assemblea sezionale delle socie elegge il Direttivo di sezione composto dalla Presidente e da quattro Consigliere.
Il Direttivo di Sezione al suo interno nomina: due Vice Presidenti, la Segreteria e la Tesoriera.
Per tutte le cariche sezionali valgono durata e limiti di rieleggibilità previsti per gli organi nazionali.
La Presidente e tutte le consigliere resteranno in carica per tre anni e saranno rieleggibili, all’interno del Direttivo di Sezione indipendentemente dalla carica ricoperta, per un numero massimo di due mandati consecutivi.
Trascorso un intervallo di tre anni, tutte potranno essere rielette.
Articolo 17
L’Assemblea Nazionale e l’Assemblea Sezionale delle socie sono convocate tramite la mail o PEC comunicate dalla Socie, almeno una volta l’anno per deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e ogni volta che è ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza, o dal Direttivo di sezione per le assemblee sezionali, con avviso contenente l’Ordine del Giorno, inviato almeno 8 giorni prima a mezzo fax, posta elettronica ordinaria o PEC ovvero raccomandata.
Il Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza sceglie, a maggioranza, le forme (in presenza ovvero on line attraverso modalità e mezzi informatici) ed il luogo dell’assemblea, che nel caso di partecipazione in presenza, potrà essere situato in una città italiana anche diversa dalla sede sociale.
L’Assemblea delle socie delibera sulla scelta del luogo ove verrà svolto il Congresso Nazionale.
Le riunioni assembleari, nonché quelle del Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza, potranno tenersi, se non in presenza, anche in luoghi separati, purché sia assicurata – per video/audio/conferenza e comunque con l’ausilio di tutte le adeguate tecnologie – la partecipazione a tutte le socie che dovranno, durante tutta la durata dei collegamenti, essere adeguatamente identificate in video.

Deve essere garantita, altresì, la possibilità di ricevere/trasmettere tutta la documentazione connessa all’ordine del giorno, la possibilità di partecipare al voto, anche on line, e di intervenire nella discussione.
L’assemblea straordinaria può essere convocata su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo delle associate a norma dell’art. 20 cod. civ.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano a norma dell’art. 21 cod.
civ.
Ciascuna socia non può avere più di due deleghe per la partecipazione alle assemblee di Sezione e non può avere più di tre deleghe per la partecipazione all’assemblea in sede nazionale.
E’ demandato all’assemblea nazionale e sezionale delle socie, ciascuna per il proprio ambito territoriale, proporre sulla organizzazione di corsi di formazione, incontri, congressi, seminari e la partecipazione alle manifestazioni di altri enti e/o associazioni anche con relazioni scritte purché conformi alle regole e finalità statutarie.
Articolo 18
L’assemblea elettiva deve essere convocata, nelle forme previste dall’art. 17, obbligatoriamente da parte della Presidente Nazionale entro trenta giorni dalla fine del suo mandato; in caso di inottemperanza, potrà provvedere a tanto uno dei tre Vice Presidenti del Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza. Trascorsi invano ulteriori tre mesi potranno provvedere alla convocazione dell’assemblea le Presidenti di almeno tre sezioni.
Articolo 19
Le elezioni sono a scrutinio segreto, possono partecipare solo le candidate e socie in regola con i pagamenti del contributo minimo e risulteranno elette le candidate che riporteranno il maggior numero di voti.
Se l’assemblea è convocata on line, con strumenti da remoto, le modalità di voto possono avvenire mediante l’utilizzo di mezzi informatici.
Le candidature devono essere presentate almeno dieci giorni prima della apertura
dell’assemblea.

Articolo 20
L’esercizio dura un anno solare e chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 21
Lo scioglimento dell’ADGI è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo di Presidenza Nazionale, dall’Assemblea Nazionale delle socie che provvederà, a maggioranza qualificata, alla nomina di un liquidatore. In caso di scioglimento eventuali fondi residui verranno devoluti a Associazioni o Enti con finalità analoghe con la stessa delibera assembleare di scioglimento.
Articolo 22
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio al regolamento di attuazione ed alle norme di legge.
Art. 23
Per ogni modificazione del presente Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita quando sia in prima che in seconda convocazione, sono presenti la metà più uno delle socie ADGI.
Le deliberazioni in ordine allo statuto sono prese a maggioranza semplice delle presenti, computando anche le deleghe.
In deroga al precedente comma, il Direttivo Nazionale di Presidenza, è autorizzato ad introdurre nello Statuto tutte le modifiche e le integrazioni richieste da nuove disposizioni legislative.